Scadenza acconto Imu 2024

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Avviso per i contribuenti: il 17 giugno scade il termine per il versamento della rata di Acconto Imu per il 2024

Avigliana, 20 maggio 2024 – L’ufficio Tributi del Comune di Avigliana ricorda che entro il 17 giugno 2024 dovrà essere versata la prima rata di acconto dell’Imposta municipale unica utilizzando le aliquote Imu in vigore dal 2023 e approvate con delibera del Consiglio comunale. Si riportano di seguito le principali tipologie di immobili soggette a Imu e le aliquote.

L’acconto Imu da corrispondere per l’anno in corso è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in un’unica soluzione annuale (entro il 17 giugno) applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per l’anno 2024. I modelli F24 possono essere richiesti via email al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabiletributi.avigliana@ruparpiemonte.it. I modelli potranno essere inviati tramite mail o, per chi fosse sprovvisto di una casella di posta elettronica, ritirati presso l’ufficio tributi. Informazioni dettagliate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.avigliana.to.it.

Prospetto sintetico delle aliquote

Tipologia imponibile

Aliquota

Codice tributo

Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati.

Escluse dall’Imu

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

5,80 per mille

3912

Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all’art. 16 del Regolamento I.M.U.

9,90 per mille

3918

Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati

10.60 per mille

3918

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994

Escluse dall’Imu

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)

Escluse dall’Imu

Terreni agricoli

10,60 per mille

3914

Aree edificabili

10,60 per mille

3916

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10

10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)

3925 quota Statale

3930 quota Comunale

Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate – per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi

10,60 per mille

3918

Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)

10,60 per mille di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)

3925 quota Statale

3930 quota Comunale

Altri fabbricati

10,60 per mille

3918

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