Per l’anno 2021 i nuclei familiari in situazione di disagio economico certificati dall’Isee avranno diritto ad agevolazioni sul pagamento della tassa rifiuti. Previste riduzioni anche per il commercio
Avigliana, 20 luglio 2021 – In questi giorni nelle case degli aviglianesi stanno arrivando le lettere dell’Ufficio Tributi, con le bollette e i moduli F24 per il pagamento della tassa rifiuti. Per i contribuenti che presenteranno una richiesta corredata da modello Isee che attesti il reddito dell’intero nucleo familiare entro 8mila e 975,46 euro, è prevista l’esenzione totale sulla tassa rifiuti.
La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre 2021 attraverso il modulo che si può scaricare qui o ritirare in formato cartaceo negli espositori che si trovano nell’atrio degli uffici comunali. L’agevolazione è applicata per il saldo 2021, su richiesta dell’interessato che ne abbia diritto. La copertura finanziaria è assicurata da risorse a carico del Comune per un importo complessivo stanziato di 30mila euro. Qualora l’importo totale delle richieste di esenzione superi la somma assegnata, le agevolazioni saranno erogate in forma ridotta e la cifra stanziata sarà suddivisa per il numero delle domande.
La Giunta di Avigliana ha inoltre deliberato di agevolare le attività economiche in seguito agli effetti della pandemia. È quindi prevista una riduzione pari al 100% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre dell’anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
• siano attive nel primo semestre 2021;
• siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021;
• nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività
non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici Ateco;
• pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
• nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto è riconosciuto alle attività particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici Ateco.
Per ottenere l’agevolazione, il contributo compensativo potrà essere concesso soltanto presentando il modulo compilato. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite pec entro il 15 settembre 2021.
La richiesta del contributo non sospenderà la scadenza della prima e della seconda rata Tari 2021, ma comporterà un conguaglio sulla terza rata a saldo. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l’importo dell’agevolazione sarà quindi detratto dall’eventuale debito residuo a titolo di Tari 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l’eccedenza sarà portata in riduzione della Tari dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell’attività, sarà riconosciuto un rimborso. Il contributo compensativo potrà essere concesso dall’Ufficio Tributi soltanto in seguito alla verifica della regolarità dei pagamenti che il contribuente ha versato nel quinquennio precedente 2016-2020.
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Tributi su appuntamento: 011.9769126/130.