Scadenze tributi comunali

7 anni fa
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Con il mese di giugno arrivano le scadenze fiscali e i versamenti dei tributi su casa e rifiuti L’Amministrazione comunale di Avigliana informa che entro il prossimo 17 giugno 2019 dovranno essere versati i seguenti tributi:

  • l’acconto dell’Imu per:
    • abitazioni principali di categoria A1 (abitazioni di lusso)- A8 (abitazioni in ville)- A9 (palazzi storico/artistici)
    • tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, terreni edificabili e terreni agricoli compresi nei fogli di mappa nn 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-17-26-28-35- i restanti terreni agricoli sono esenti in quanto compresi in zona collinare depressa e zona montana
  • l’acconto della Tasi per soli “immobili merce” (ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
    • la condizione di bene merce deve essere supportata da specifca dichiarazione da presentare al Comune a cura della impresa costruttrice stessa
      come nel 2016, 2017 e 2018 per l’abitazione principale (residenza) la Tasi non è dovuta
    • le aliquote (per Imu e Tasi ove dovuta) sono uguali al 2016, 2017 e 2018.

L’ufficio Tributi è disponibile:

  1. per la stampa del modello F24 dell’Imu secondo il dichiarato del contribuente
  2. per la Tasi e per la compilazione dei modelli F24 e per fornire tutte le informazioni necessarie.

Si informa altresì che sul sito del Comune è disponibile un programma per procedere autonomamente ai calcoli e per la redazione dei modello F24, mentre sotto la voce tasse e tributi sono pubblicati gli atti riguardanti le aliquote e i regolamenti.

  • Agevolazioni imu per il comodato d’uso gratuito :
    • l’articolo 1 comma 10 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli. Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. registrazione del contratto (anche solo verbale) all’Agenzia delle entrate
    2. il comodante possieda un solo immobile in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie catastali A1-A8-A9
    3. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
    4. entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea  documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa
    5. si rammenta che, oltre alla riduzione di legge, al pari dei trascorsi anni, il Comune di Avigliana, applica per le unità immobiliari in comodato d’uso, l’aliquota agevolata dell’8,1 per mille.

(A cura dell’ufficio Tributi del Comune di Avigliana)

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