L’ufficio Tributi della Città di Avigliana informa che entro il prossimo 16 dicembre 2019 dovranno essere versati Imu e Tasi
Il saldo dell’imu riguarda:
- abitazioni principali di categoria A1 (abitazioni di lusso)-A8 (abitazioni in ville)-A9 (palazzi storico/artistici)
- tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, terreni edificabili e terreni agricoli compresi nei fogli di mappa numero 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-17-26-28-35. I restanti terreni agricoli sono esenti in quanto compresi in zona collinare depressa e zona montana.
Il saldo della Tasi riguarda invece i soli “immobili merce” (ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
La condizione di bene merce deve essere supportata da specifica dichiarazione da presentare al Comune a cura dell’impresa costruttrice stessa.
Come nel 2016, 2017 e 2018 per l’abitazione principale (residenza) la Tasi non è dovuta. Le aliquote (per Imu e Tasi ove dovute) sono uguali al 2016, 2017 e 2018.
L’ufficio tributi è disponibile:
- per la stampa del modello F24 dell’Imu secondo il dichiarato del contribuente
- per la Tasi e per la compilazione dei modelli F24 e per fornire tutte le informazioni necessarie. Resta valido, se non sono intervenute variazioni il modulo stampato dall’ufficio tributi lo scorso giugno 2019 unitamente a quello dell’acconto.
Si informa altresì che sul sito del Comune è disponibile un programma per procedere autonomamente ai calcoli e per la redazione dei modello F24 mentre sotto la voce tasse e tributi sono pubblicati gli atti riguardanti le aliquote e i regolamenti.
Agevolazioni Imu per il comodato d’uso gratuito:
A decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli. Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
- registrazione del contratto (anche solo verbale) all’Agenzia delle Entrate
- il comodante possieda un solo immobile in italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie catastali A1 –A8-A9.
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
- entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa
- si rammenta che oltre alla riduzione di legge, al pari dei trascorsi anni, il Comune di Avigliana, applica per le unità immobiliari in comodati d’uso, l’aliquota agevolata dell’ 8,1 per mille.
