Comune

Imu, scade la prima rata

Entro il prossimo 16 giugno 2021 è in scadenza la prima rata Imu

Acconto dell'Imu per:
  • Abitazioni principali di categoria A1 (abitazione di lusso), A8 (abitazione in ville), A9 (palazzi storico/artistici)
  • Tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, terreni edificabili e terreni agricoli compresi nei fogli di mappa numero 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-17-26-28-35. I restanti terreni agricoli sono esenti in quanto compresi in zona collinare depressa e zona montana.
  • Per gli immobili merce (ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) nel corrente anno 2021 l’imposta si verserà come Imu (al pari del precedente anno 2020) – codice tributo 3918. La condizione di bene merce deve essere supportata da specifica dichiarazione da presentare al Comune a cura dell’impresa costruttrice.

SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2020
1) Abitazioni principali e relative pertinenze (residenza e dimora abituale): Escluse dall’Imu;
2) Abitazione principale di lusso (Categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 5,80 per mille;
3) Abitazione principale in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: 8,40 per mille
4) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (beni merce dichiarati): 1,00 per mille;
5) Terreni agricoli non esenti 9,9 per mille – Terreni edificabili in base a valore di mercato: 9,9 per mille;
6) Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze e inutilizzate – per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi: 10,60 per mille ;
7) Immobili di cui alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione): 10,60 per mille
8) Altri fabbricati ( seconde case ed altre categoria non comprese nelle categorie sopra indicate: 9,9 per mille
Sono altresì confermate le agevolazioni imu per il comodato d’uso gratuito
L’articolo 1 comma 10 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli. Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) registrazione del contratto (anche solo verbale) all’Agenzia delle Entrate
2) il comodante possieda un solo immobile in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie catastali A1 –A8-A9.
3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è  situato l’immobile concesso in comodato.

Avigliana 7 giugno 2021 – il Responsabile dell’Ufficio Tributi

Redazione Avigliana notizie

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